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Fonte:
Indicazioni
dello Studio
Contax Srl,
Area
Fiscale,
Riccione, 28
agosto 2008

DETRAZIONE
TOTALE E
DEDUCIBILITÀ
LIMITATA PER
LE SPESE
ALBERGHIERE
E DI
RISTORAZIONE

Detrazione
totale
dell’IVA sui
servizi
alberghieri
e di
ristorazione.
"Dal 1º
settembre
2008 in poi,
imprese e
professionisti
potranno
detrarre
interamente
l’Iva sulle
spese
sostenute in
relazione a
servizi
alberghieri
e di
ristorazione.
Ovviamente,
l’integrale
detrazione
dell’Iva può
essere
esercitata a
condizione
che la spesa
relativa al
pernottamento
alberghiero
o alla
somministrazione
di pasti e
bevande sia
inerente
all’attività
svolta
dall’impresa
o dal
professionista
(valutazione
che non
appare
sempre
agevole
vista la
natura,
spesso
privata, di
tali spese).
È questo il
contenuto
della
recente
modifica
apportata al
decreto Iva
da parte del
co.28-bis
dell’art.83
del D.L.
n.112/08.
È bene
ricordare
che la nuova
disciplina
in vigore
dal 1°
settembre
2008 supera
tutte le
questioni
interpretative
che erano
emerse dopo
la recente
modifica
introdotta
dalla Legge
finanziaria
2007, che
aveva
ammesso la
piena
detraibilità
delle spese
di vitto e
alloggio
solo se
sostenute in
occasione di
manifestazioni
convegnistiche.
Ora, la
nuova
disposizione
assegna
piena
detraibilità
a tali spese
a
prescindere
dalla
tipologia di
fruitore e
dal contesto
nel quale
tali spese
vengono
sostenute
(come
ricordato
l’unico
requisito
fondamentale
deve
individuarsi
nell’inerenza
delle stesse
all’attività
d’impresa,
arte o
professione),
e quindi si
pone come
una
disposizione
di carattere
generale che
potrà essere
beneficiata
anche dalle
imprese di
minori
dimensioni
poco
interessate
a fenomeni
di “turismo
congressuale”,
ma che, al
contrario,
sostengono
ingenti
quantitativi
di spesa per
alberghi e
ristoranti
durante gli
spostamenti
necessari
allo
svolgimento
della
propria
attività
lavorativa.
Per le
prestazioni
effettuate
fino alla
data del 31
agosto 2008,
invece,
valgono
ancora le
vecchie
regole che
prevedevano
per tali
spese
un’esplicita
indetraibilità
oggettiva
dell’Iva in
base alla
disposizione
contenuta
nella lett.e)
dell’art.19-bis1
del decreto
Iva.
Deducibilità
limitata ai
fini imposte
dirette
A fronte del
beneficio
rappresentato
dalla piena
detrazione
dell’Iva, le
spese
sostenute
per le
prestazioni
alberghiere
e di
somministrazione
di alimenti
e bevande
vedranno una
riduzione
nella misura
ordinariamente
deducibile.
Va,
tuttavia,
segnalata la
diversa
decorrenza
della
modifica Iva
rispetto a
quella che
riguarda le
imposte
dirette: la
riduzione
alla
deducibilità
dei costi
avrà
decorrenza a
partire dal
periodo
d’imposta
successivo a
quello in
corso al 31
dicembre
2008 e,
quindi, per
i soggetti
con periodo
d’imposta
coincidente
con l’anno
solare, dal
1° gennaio
2009.
Regole per
le imprese
Per quanto
riguarda le
imprese, la
lett.a), co.28-quater,
art.83 del
D.L.
n.112/08,
modificando
il co.5
dell’art.109
del Tuir,
prevede che
la deduzione
delle spese
relative a
prestazioni
alberghiere
e a
somministrazioni
di alimenti
e bevande
sia ridotta
al 75%. Per
effetto di
un’esplicita
deroga
contenuta
nel decreto
112/08,
tuttavia,
nessuna
limitazione
è prevista
per le spese
di vitto e
alloggio
sostenute
per
trasferte
effettuate
fuori dal
territorio
comunale dai
lavoratori
dipendenti e
dai titolari
di rapporti
di
collaborazione
coordinata e
continuativa:
per tali
spese –
disciplinate
dal co.3
dell’art.95
del Tuir –
rimane ferma
la totale
deducibilità
entro i
limiti
previsti
dalla citata
disposizione
(in
proposito si
segnala
l’effetto
positivo
della
intervenuta
detraibilità
dell’Iva a
partire dal
1° settembre
2008: i
limiti
contemplati
dall’art.95
del Tuir, in
quanto
rappresentano
un costo
deducibile
per
l’azienda,
devono
intendersi
al netto
dell’Iva
risultando
di fatto
incrementati).
Regole per i
professionisti
Anche i
professionisti
sono
interessati
dalla nuova
disposizione
che limita
la
deducibilità:
la regola
vigente sino
al periodo
d’imposta
2008 prevede
la
deducibilità
integrale
delle spese
relative a
prestazioni
alberghiere
e di
somministrazione
di alimenti
e bevande
nel limite
del 2% dei
compensi
(quindi,
considerando
un
professionista
che ha
percepito
compensi
pari ad €
100.000, la
deduzione
massima di
dette spese
sarebbe pari
ad € 2.000).
Dal 1°
gennaio 2009
la deduzione
sconterà
l’ulteriore
limitazione
al 75%.
Nessuna
modifica sul
versante
delle spese
di
rappresentanza,
che quindi
rimangono
deducibili
nel limite
dell’1% dei
compensi
percepiti:
da tale
punto di
vista, la
possibilità
di detrarre
l’Iva su
ristoranti
ed alberghi
(previa
verifica del
requisito
dell’inerenza)
costituisce
un beneficio
senza
limitazioni.
Si segnala,
inoltre, che
le citate
modifiche
non
riguardano
la
“cervellotica”
procedura
che
interessa le
spese
sostenute
dal
committente
e
riaddebitate
in fattura
dal
professionista
in occasione
di seminari
e convegni:
tali spese
non
sconteranno
né la
limitazione
del 2% dei
compensi né
quella 75%,
in vigore
dal 2009.
Acconti
imposte
dirette e
IRAP
La modifica
della misura
di
deducibilità
delle spese
di vitto ed
alloggio
comporterà –
per
esplicita
previsione
contenuta
nella
lett.28-quinquies,
art.83 del
D.L.
n.112/08 -
anche la
necessità di
ricalcolare
gli acconti
relativi al
periodo
d’imposta
2009:
pertanto,
quando in
Unico 2009
si tratterà
di
effettuare
il calcolo
previsionale,
la base di
riferimento
per il
calcolo
degli
acconti
dovrà essere
rettificata
per tener
conto della
nuova misura
di
deducibilità
ammessa."

Vedere anche:
"Deducibilità
e
Indeducibilità
delle spese
alberghiere"
legata alla
motivazione
preminente
dell'evento
organizzato:
congressi e
conferenze.

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