La società
“X S.r.l.”,
con sede in
---------,
con lettera
-----,
ricevuta il
--------
dalla
Direzione
Regionale
dell’Agenzia
delle
Entrate
della
----------,
ha richiesto
alla
Direzione
Centrale
Normativa
e
Contenzioso
dell’Agenzia
delle
Entrate un
parere ex
art. 21
della legge
413/1991.
Decorso il
termine
previsto dal
comma 10 del
citato art.
21, la
richiedente
ha
riproposto
l’istanza a
questo
Comitato,
esponendo
quanto
segue.
La
richiedente
è una
società che
opera nel
campo della
produzione e
del
commercio
dei
registratori
di cassa,
misuratori
fiscali e
nella
fornitura di
servizi e di
assistenza
nei
confronti di
diversi
concessionari
e di
utilizzatori
finali di
grandi
dimensioni.
Nei giorni
-- e --
novembre la
Società ha
organizzato,
presso un
albergo di
------, una
convention,
finalizzata
alla
pubblicizzazione
dei nuovi
prodotti
oggetto
della
attività
d’impresa e
a
fornire un
ulteriore
incentivo
propulsivo
alle vendite
di quelli
già in
commercio.
Pertanto, in
alcune sale
del citato
Hotel sono
stati
esposti
tutti i
prodotti
pubblicizzati
e sono
state svolte
sei sessioni
di workshop
volte ad
approfondire
le varie
innovazioni
tecnologiche
e le
opportunità
di vendita
nei mercati
di
riferimento.
All’incontro
sono stati
invitati i
clienti più
rappresentativi,
per i quali
sono state
sostenute, a
cura della
sottoscritta
società,
spese per
ospitalità
(vitto e
alloggio,
per una sola
persona) per
complessivi
euro
82.429,00.
La società
istante
riferisce
che, durante
le due
giornate di
lavoro, sono
stati
raccolti
ordini
per
complessivi
euro 100.000
e altri
ordini,
sulla spinta
degli
effetti
della
convention,
sono stati
raccolti,
nei giorni
immediatamente
successivi,
per un
controvalore
di circa
300.000 euro
(agli
ordini
anzidetti
hanno fatto
seguito
regolari
fatture
facilmente
riscontrabili
nei libri
contabili
della
società).
Secondo
l’istante le
spese
sostenute
rappresentano
“spese di
pubblicità e
propaganda”
integralmente
deducibili
in quanti
inerenti
alla
attività di
impresa e
sostenuti
allo scopo
di
pubblicizzare
i propri
prodotti, di
incrementare
i volumi di
vendita e di
fidelizzare
la
clientela.
L’esame
delle
singole
fattispecie
deve essere
svolto
secondo un
ordine
logico che
valuti se
valuti se
tra spesa ed
attività o
beni da cui
derivino i
ricavi
sussista una
relazione
immediata e
diretta (e
nel qual
caso la
spesa
medesima
costituisce
senz'altro
un costo
ordinariamente
ed
interamente
deducibile)
e, solo ove
tale
relazione
non
sussista, si
passa ad
esaminare se
la
spesa
medesima
possa essere
inquadrata
nella
nozione di
spesa di
pubblicità o
di spesa di
rappresentanza
(parere
(cfr. parere
23/7/2004,
n. 19).
Come
affermato
con
orientamento
costante da
questo
Comitato
(cfr. ex
multis
parere
19.02.2001,
n. 1; parere
3.04.2002,
n. 4; parere
29.10.2003,
n. 11,
parere
24.02.2004,
n. 1;
11.05.2004,
n. 13;
parere
23.07.2004,
n. 19;
parere
19.01.05. n.
3 e parere
n. 8 del
5.05.05), e
come
risulta
dalla
sentenza
della Corte
di
Cassazione,
sez.
tributaria,
8 giugno
2000, n.
7803, sono
spese
di
pubblicità e
propaganda
le spese che
possono
determinare
un
incremento
delle
vendite,
acquisendo
nuova
clientela, o
possono
incrementare
le vendite
alla
clientela
preesistente.
Le spese di
rappresentanza
sono,
invece,
sostenute al
fine di
creare,
mantenere ed
accrescere
il prestigio
della
società e di
migliorarne
l’immagine,
senza dar
luogo ad
aspettative
di
incremento
diretto
delle
vendite.
Sono inoltre
spese di
rappresentanza
quelle che
comportano
una
particolare
utilità o un
particolare
beneficio a
favore di
determinati
soggetti
(offerte di
intrattenimenti,
pranzi, e
simili),
senza
diretta
connessione
con la
promozione
delle
vendite.
Pertanto, le
spese
sostenute da
una società
a favore di
potenziali
clienti sono
state
ritenute,
da questo
Comitato,
spese di
rappresentanza,
nei casi in
cui non
integrano
propriamente
un sistema
specifico di
collocamento
di un
determinato
servizio o
prodotto, ma
tendano
semplicemente
ad
accreditare
un’immagine
positiva
dell’operatore
economico
(cfr. ad
esempio
parere
3/4/2002, n.
4).
Sono state
ritenute,
invece,
spese di
pubblicità e
propaganda
quelle
inerenti
alla
promozione
della
vendita di
un
determinato
servizio o
prodotto
(cfr. parere
11/11/2004
n. 26). E’
necessario,
peraltro,
che la
connessione
tra spesa e
ricavi sia,
nel caso
concreto,
dimostrata o
dimostrabile
(cfr.
parere
23/7/2004,
n. 19).
Questo
Comitato
ritiene che,
nel caso di
specie,
debba
affermarsi
che le spese
di cui si
tratta
hanno natura
di spese
deducibili,
in quanto
direttamente
inerenti
all’attività
di impresa.
La
connessione
tra spesa e
ricavi
risulta
comprovata
da quanto
esposto
dalla
società, la
quale
ha indicato
gli importi
degli ordini
che sono
stati
raccolti già
durante lo
svolgimento
delle
conferenze
di lavoro e
nei giorni
immediatamente
successivi.
Questo
Comitato
osserva
infine che,
in base a
quanto
rappresentato
dalla
società
istante, nel
caso
specifico
mancano o
sono
comunque
trascurabili
i costi di
pura
accoglienza
e di
intrattenimento,
che
dovrebbero
essere
considerati
spese di
rappresentanza.
P.Q.M.
Sono spese
deducibili
ex art. 109
del TUIR
(nella
specie,
spese
alberghiere
di vitto e
alloggio per
una sola
persona)
sostenute
per
illustrare,
con
conferenze
di lavoro,
le
caratteristiche
e le
innovazioni
tecnologiche
di un nuovo
prodotto,
risultando,
nella
specie, che
hanno
determinato
vendite in
misura
significativa
del prodotto
illustrato.